Sez. L, Sentenza n. 5969 del 21/11/1984 (Rv. 437636 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE - DEDUZIONE IN APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESCLUSIONE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE - DEDUZIONE IN APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESCLUSIONE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
Il principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame non opera con riferimento alla nullità assoluta ed insanabile derivante dal difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, la quale sopravvive al giudicato formale e può essere fatta in ogni tempo valere con una ordinaria Azione di accertamento. Ne consegue che se un vizio siffatto della sentenza viene fatto valere con il rimedio dell'impugnazione, a questa deve riconoscersi la natura di una semplice querela nullitatis, priva di effetto devolutivo, sicché al giudice di secondo grado spetta solo il compito di rimuovere la sentenza stessa e di rimettere ex art. 354 cod. proc. civ., la causa al primo giudice, con gli effetti di cui all'art. 307 stesso codice, essendogli altresì preclusa l'indagine circa l'eventuale sopravvenienza di cause di cessazione della materia del contendere, il cui apprezzamento rimane riservato esclusivamente al giudice a quo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)