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Sez. L, Sentenza n. 849 del 10/02/1986 (Rv. 444378 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - GIUDICATO FORMALE - FORMAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ - CONSEGUENZE - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DELLA SENTENZA CARENTE DELLA SOTTOSCRIZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444378-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - GIUDICATO FORMALE - FORMAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ - CONSEGUENZE - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DELLA SENTENZA CARENTE DELLA SOTTOSCRIZIONE - NECESSITÀ.*

L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532, determina (nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dello art. 132 citato) la nullità insanabile della sentenza medesima, restando escluse l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione volontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Tale nullità - la quale ricorre anche nel caso in cui, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il nuovo rito del lavoro, il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza - è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, sicché non è coperta dal giudicato formale e va rilevata anche d'ufficio, e comporta che, anche in esito al giudizio di Cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione (artt. 354, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, cod. proc. civ.. (V 5969/84, mass n 437636; (V 4591/84, mass n 436511; (Conf 739/85, mass n 438948; (Conf 500/84, mass n 432732).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)