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Sez. 2, Sentenza n. 10401 del 13/02/2024 Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286100-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE | Riforma in grado di appello della sentenza assolutoria resa in esito a giudizio abbreviato – Obbligo di rinnovazione istruttoria – Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286100-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

Il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa, neanche con riguardo all'audizione dell'imputato, limitata, secondo l'enunciato della Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto nel corso delle indagini preliminari.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)