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Sez. 2, Sentenza n. 175 del 04/12/2025 Ud. (dep. 05/01/2026) Rv. 289106-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE | Riforma in grado di appello della decisione assolutoria resa in esito a giudizio abbreviato - Obbligo di rinnovazione istruttoria - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289106-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

In tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)