Sez. L, Sentenza n. 8424 del 24/09/1996 (Rv. 499715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA | Omessa indicazione e produzione da parte del lavoratore - Rigetto della domanda - Ammissibilità - Limiti - Produzione del contratto ad opera della parte convenuta - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA
L'inosservanza, da parte del lavoratore ricorrente, dell'onere d'indicare, specificandone i dati, e di produrre in giudizio il contratto collettivo postcorporativo del quale chiede l'applicazione può giustificare il rigetto della domanda soltanto se di tale contratto siano contestati dalla controparte l'esistenza e il contenuto; sicché detta omissione resta priva di rilievo, e non può cioè incidere sulla validità del ricorso né sulla fondatezza della domanda, allorquando il medesimo contratto collettivo sia stato prodotto dalla stessa parte convenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)