Sez. L, Sentenza n. 688 del 02/02/1985 (Rv. 438887 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INOSSERVANZA - RIGETTO DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INOSSERVANZA - RIGETTO DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'inosservanza dell'Onere di produrre in giudizio il contratto collettivo postcorporativo di cui si chieda il rispetto può giustificare la reiezione della domanda soltanto se di esso siano contestati ex adverso l'esistenza o il contenuto e, pertanto, resta priva di rilievo nel caso in cui la controparte si sia limitata a contestarne l'applicabilità al rapporto dedotto in lite, nonché, ed a maggior ragione, nel caso in cui tale contratto sia stato prodotto in giudizio dalla controparte stessa. (Conf 6620/82, mass n 424259; (Conf 1975/81, mass n 412671; (Conf 119/76, mass n 378757; (Conf 2183/63, mass n 263334).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)