Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 07/06/1976 (Rv. 380903 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - VENUTA AD ESISTENZA DELLA COSA FUTURA - VIZI REDIBITORI, MANCANZA DI QUALITA E NON APPARTENENZA AL TIPO O ALLA SPECIE PATTUITI - CONFIGURABILITA.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - VENUTA AD ESISTENZA DELLA COSA FUTURA - VIZI REDIBITORI, MANCANZA DI QUALITA E NON APPARTENENZA AL TIPO O ALLA SPECIE PATTUITI - CONFIGURABILITA.*
La vendita di cosa futura e produttiva delle obbligazioni ex vendito anche per quanto concerne la consegna della cosa pattuita e la garanzia per i vizi e i difetti di qualita, di guisa che anche per essa si pone la distinzione tra cosa affetta da vizi, cosa mancante delle qualita promesse o essenziali, e cosa diversa da quella pattuita (aliud pro alio), nel senso che, una volta venuta ad esistenza, la cosa da consegnare dovra ritenersi affetta da vizi redibitori o da Mancanza di qualita qualora presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga, per caratteristiche strutturali, a un tipo diverso od a una specie diversa da quella pattuita, mentre dovra essere considerata aliud pro alio qualora la Mancanza di determinati requisiti incida sulla sua destinazione economico-sociale, in modo da farla degradare in un genere o sottogenere diverso. (V 3460/74, mass n 371975).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1513
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)