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Sez. 3, Sentenza n. 3460 del 08/11/1974 (Rv. 371975 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - NATURA - CONTRATTO CON EFFETTI OBBLIGATORI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371975-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - NATURA - CONTRATTO CON EFFETTI OBBLIGATORI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - CONDIZIONI.*

La vendita di cosa futura non costituisce un negozio a formazione successiva, suscettibile soltanto di effetti preliminari, ma un contratto con effetti obbligatori, attributivo di uno jus ad habendam rem nel momento in cui la cosa venga ad esistenza, e produttivo delle obbligazioni ex vendito anche per quanto concerne la garanzia per i vizi e difetti di qualita. (V 2594'72, mass n 360130; 3088'62; 587'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)