Sez. 3, Sentenza n. 3460 del 08/11/1974 (Rv. 371975 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - NATURA - CONTRATTO CON EFFETTI OBBLIGATORI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - CONDIZIONI.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - NATURA - CONTRATTO CON EFFETTI OBBLIGATORI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - CONDIZIONI.*
La vendita di cosa futura non costituisce un negozio a formazione successiva, suscettibile soltanto di effetti preliminari, ma un contratto con effetti obbligatori, attributivo di uno jus ad habendam rem nel momento in cui la cosa venga ad esistenza, e produttivo delle obbligazioni ex vendito anche per quanto concerne la garanzia per i vizi e difetti di qualita. (V 2594'72, mass n 360130; 3088'62; 587'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)