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Sez. 3, Sentenza n. 22173 del 28/06/2026 (Rv. 678793-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Consulenza tecnica d’ufficio - Forma informatica - Collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Sottoscrizione digitale di tutti i consulenti - Necessità - Assenza - Nullità ex art. 156, comma 2, c.p.c. - Raggiungimento dello scopo - Riconoscimento espresso del consulente - Conseguenze. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678793-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sottoscrizione digitale da parte di tutti i professionisti incaricati della consulenza tecnica d'ufficio, redatta in forma di documento informatico, costituisce elemento necessario dell'atto, in ragione della sua necessaria collegialità e in quanto requisito indispensabile per conferire certezza della riconducibilità del contenuto della consulenza all'attività di tutti i componenti del collegio peritale, sicché la sua mancanza determina la nullità dell'elaborato ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.; tale nullità, tuttavia, non può essere pronunciata, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ove il predetto scopo risulti raggiunto attraverso un espresso riconoscimento del professionista intervenuto in udienza o contenuto in altro atto processuale ritualmente acquisito.

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)