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Sez. U, Sentenza n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Ricorso per cassazione in formato digitale - Mancanza della firma digitale - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Desumibilità aliunde della paternità certa dell'atto - Notifica dalla casella PEC dell'Avvocatura Generale dello Stato e successivo deposito della copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta - Sufficienza.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670581-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE

Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.

Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)