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Sez. 1, Sentenza n. 35187 del 10/07/2002 Ud. (dep. 21/10/2002) Rv. 222520 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - SEVIZIE E CRUDELTÀ | Crudeltà verso le persone - Elementi costitutivi - Direzione dell'azione contro la vittima - Necessità - Esclusione - Direzione contro terzi - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222520-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - SEVIZIE E CRUDELTÀ

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l'azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)