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Sez. 1 - , Sentenza n. 7763 del 27/03/2017 (Rv. 644759 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Forma dei contratti ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Potere del C.I.C.R. di stabilire una forma diversa da quella scritta - Disposizioni emanate dal C.I.C.R. - Natura - Norme secondarie - Riferibilità del contratto ad operazioni e servizi individuati in contratto stipulato per iscritto - Sufficienza - Contratto di apertura di credito - Disciplina contenuta in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644759-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità. (Nella specie, la S.C. ha tuttavia respinto il ricorso incidentale formulato da una banca, avendo il giudice di merito rilevato la carenza sia di una stretta connessione funzionale ed operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente, sia di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)