Sez. 1, Sentenza n. 14470 del 09/07/2005 (Rv. 582863 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Forma dei contratti ex art. 3 della legge n. 154 del 1992 e ex art. 117 t.u.l.b. - Potere del C.I.C.R. di stabilire una forma diversa da quella scritta - Potere delegato alla Banca d'Italia - Disposizioni emanate dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia - Natura - Norme secondarie - Sussistenza - Motivazione della deroga - Necessità - Modalità - Individuazione del tipo di contratto - Precisazione della riferibilità del contratto ad operazioni e servizi individuati in contratto stipulato per iscritto - Sufficienza - Contratto di apertura di credito già disciplinato in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, del t.u.l.b., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere -da questo conferito alla Banca d'Italia- di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittime le disposizioni contenute nella delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003 - e, anteriormente, nel decreto emanato il 24.4.1992, in via d'urgenza, dal Ministro del tesoro- nonchè nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità).
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)