Sez. 1, Sentenza n. 6432 del 23/01/1980 Ud. (dep. 21/05/1980) Rv. 145392 - 01
ARMI - IN GENERE - DELITTO PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 895 DEL 1967 - OBIETTIVITA GIURIDICA - DOLO.*
ARMI - IN GENERE - DELITTO PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 895 DEL 1967 - OBIETTIVITA GIURIDICA - DOLO.*
L'obiettivita giuridica tutelata dall'art 6 della legge n 895 del 1967 - poi modificato quoad poenam dall'art 13 della legge n 497 del 1974 e che ha abrogato l'originario testo dell'art 420 del codice penale - e l'ordine pubblico e, pur richiedendosi il dolo specifico, non e necessario che per la consumazione del reato, si sia verificato l'effetto voluto dall'agente. (V mass n 143808).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 420, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 6, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)