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Sez. 1, Sentenza n. 64 del 04/04/1979 Ud. (dep. 07/01/1980) Rv. 143808 - 01

ARMI - IN GENERE - DELITTO PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 895 DEL 1967 - SCOPPIO DI 'BOMBE MOLOTOV' - SUSSISTENZA DEL DELITTO.*
Stato
decisa il 1979-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143808-01

ARMI - IN GENERE - DELITTO PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 895 DEL 1967 - SCOPPIO DI 'BOMBE MOLOTOV' - SUSSISTENZA DEL DELITTO.*

Il delitto previsto dall'art 6 della legge n 895 del 1967 - poi modificato quoad poenam dall'art 13 della legge n 497 del 1974 - che ha sostituito l'originario testo dell'art 420 del codice penale, puo essere commesso anche da chi, per le finalita in detta norma indicate, fa scoppiare bottiglie incendiarie (le cosiddette 'bombe molotov').*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 420, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 6, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)