Sez. L, Sentenza n. 4744 del 22/04/1993 (Rv. 481980 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere | Unità produttiva ex art. 35 statuto lavoratori - Estremi - Fattispecie relativa all'ispettorato sinistri periferico di una compagnia assicurativa.
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere
L'unità produttiva, prevista dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori come riferimento dimensionale per stabilire l'applicabilità, o meno, del regime di stabilità reale del rapporto di lavoro, va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto od in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, restando esclusi quegli organismi minori che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa. (Nella specie: la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, secondo cui costituiva unità produttiva l'ispettorato sinistri periferico di una compagnia assicurativa operante sul territorio nazionale, a nulla rilevando la concentrazione di alcune attività di carattere contabile o amministrativo presso la sede centrale e il vincolo di un'autorizzazione o preventiva consultazione per determinate pratiche).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)