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Sez. L, Sentenza n. 9636 del 21/07/2000 (Rv. 538669 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Unità produttiva - Nozione - Articolazioni funzionali autonome dell'impresa - Rilevanza - Conseguenze - Compagnia di assicurazione - Ufficio di rete ispettiva ubicato all'interno di un' agenzia - Trasferimento di ispettore ad altra unità produttiva - Tutela ex art. 2103 cod. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 2000-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538669-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

L'unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, restando invece esclusi quegli organismi minori che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa; ne consegue che l'ispettore di produzione di una compagnia di assicurazione facente capo ad un ufficio appositamente riservato alla rete ispettiva nell'ambito di un'agenzia (in base ad accordi della stessa con la società mandante) usufruisce della tutela assicurata dall'art. 2103 cod. civ. rispetto al provvedimento con cui sia trasferito all'ufficio analogo costituito presso l'agenzia di un'altra città.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)