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Sez. L, Sentenza n. 7965 del 25/08/1997 (Rv. 507077 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Dipendente cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Indennità di buonuscita - Natura previdenziale - Esclusione ex sentenza costituzionale n. 243 del 1993 - Computo nel trattamento di fine rapporto - Necessità - Conseguenze - Giudice competente per territorio - Individuazione ex art. 413 cod. proc. civ. - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507077-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE

Alla luce della sentenza n. 243 del 1993 della Corte Costituzionale (con la quale è stata dichiarata la incostituzionalità delle norme emanate in tema di calcolo della indennità speciale nella liquidazione di pubblici dipendenti, nella parte in cui non prevedono, per essa, meccanismi di computo nei trattamenti di fine rapporto), l'indennità di buonuscita spettante al dipendente delle ferrovie dello Stato posto in quiescenza in epoca successiva al primo luglio 1990 non riveste più alcun carattere di trattamento previdenziale, collocandosi, invece, nell'orbita dei trattamenti di fine rapporto di lavoro (per effetto della riconosciuta funzione preminentemente retributiva della medesima), con la conseguenza che il problema dell'individuazione del giudice territorialmente competente va risolto facendo ricorso al criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ. e non anche dal successivo art. 444, comma primo, del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)