Sez. U, Sentenza n. 9827 del 02/10/1993 (Rv. 483866 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Indennità | Integrativa speciale - Natura non retributiva - Computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita - Esclusione - Leggi n. 177 del 1976 e n. 885 del 1980 - Ininfluenza.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Indennità
Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 823 (riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato) e dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'Ente delle Ferrovie dello Stato), l'indennità integrativa speciale - istituita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 (sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185) ed avente natura non retributiva - non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri, non potendo in contrario trarsi argomento (tenuto anche conto dei rilievi svolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 1988 e con l'ordinanza n. 291 del 1989) né dalla legge n. 177 del 1976 né dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 885.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 885 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)