Sez. U, Sentenza n. 11079 del 23/12/1994 (Rv. 489373 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Ordine di integrazione del contraddittorio - Esecuzione ex art. 371 bis cod. proc. civ. - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso ex art. 331 cod. proc. civ. - Operatività.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario c.d. processuale relativamente a tutte le parti del processo civile o amministrativo a cui si riferisce la richiesta di regolamento e, ove nessuna delle parti del procedimento abbia provveduto ad eseguire nel termine fissato l'ordine d'integrazione del contraddittorio emanato dalla corte regolatrice (che va eseguito ora con il rispetto delle modalità indicate dall'art, 371-bis, introdotto con la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990), il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., applicabile anche al regolamento di giurisdizione, che è soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)