diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1583 del 24/02/1999 (Rv. 523585 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ricorso per cassazione - Ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 371- bis cod. proc. civ. - Deposito dell'atto di integrazione - Oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso per l'integrazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1999-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523585-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Qualora la Corte di Cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo (nella specie la Suprema Corte ha enunciato il principio con riferimento ad un giudizio, al quale l'art. 371-bis c.p.c. era applicabile ai sensi dell'art. 90 l. n. 353/90)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)