Sez. 1, Sentenza n. 11011 del 21/06/1978 Ud. (dep. 13/09/1978) Rv. 139948 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - GIUDIZIO DI PERICOLOSITA COMPIUTO DAL QUESTORE - SINDACATO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - GIUDIZIO DI PERICOLOSITA COMPIUTO DAL QUESTORE - SINDACATO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI.*
L'affermazione di responsabilita per la contravvenzione di cui all'art 2 della legge n 1423 del 1956, non prevede un riesame della pericolosita del soggetto cui si attribuisce l'infrazione. Agli effetti della diffida, prevista negli artt 1 e 2 di detta legge, sulla cui legittimita si e gia pronunciata la Corte costituzionale, la valutazione della pericolosita del soggetto e affidata al questore, il cui provvedimento non puo essere oggetto di controllo della autorita giudiziaria, se non sotto il profilo della legittimita. (V mass n 138302).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 22/11/1967 num. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)