Sez. 1, Sentenza n. 6825 del 24/06/1988 Ud. (dep. 06/05/1989) Rv. 181276 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURA DI PREVENZIONE - IN GENERE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO - PROVVEDIMENTO - FINALITÀ - CONTROLLO - CRITERI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURA DI PREVENZIONE - IN GENERE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO - PROVVEDIMENTO - FINALITÀ - CONTROLLO - CRITERI.*
Il provvedimento previsto dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 persegue finalità di ordine pubblico, la cui tutela è affidata ad un organo amministrativo, al quale soltanto è riservato il potere di emettere i provvedimenti ritenuti necessari. Ne consegue che il controllo giudiziario su tali provvedimenti deve limitarsi alla verifica della Competenza dell'organo che li ha emessi, nonché della osservanza delle prescrizioni di legge e delle condizioni atte a giustificarli. (V mass n 138777; (V mass n 139948; (V mass n 172784).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)