Sez. 5, Sentenza n. 84 del 19/01/1971 Ud. (dep. 30/03/1971) Rv. 117392 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO, DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO (SOGGETTIVO) - DOLO GENERICO - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - ELEMENTO PSICOLOGICO (SOGGETTIVO) - DOLO SPECIFICO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO, DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO (SOGGETTIVO) - DOLO GENERICO - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - ELEMENTO PSICOLOGICO (SOGGETTIVO) - DOLO SPECIFICO.*
L'art 216 n 1 della legge fallimentare non richiede lo scopo di recare pregiudizio ai creditori nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di benì ma lo richiede soltanto nelle ipotesi enunciate dopo la disgiunzione 'ovverò, e cioe per i casi di esposizione o riconoscimento di passivita inesistenti. (Conf 114447, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)