Sez. 5, Sentenza n. 1872 del 16/12/1981 Ud. (dep. 22/02/1982) Rv. 152435 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*
L'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale deve ravvisarsi nell'intenzione del fallito di rendere impossibile o difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari mediante la sottrazione, la distruzione o la falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili o mediante la irregolare tenuta degli stessi, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto in danno dei creditori. (Conf mass n 142693; (Conf mass n 117392).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)