Sez. L, Sentenza n. 1744 del 16/02/2000 (Rv. 533946 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Dipendenti di Comunità Montana transitati ad azienda privata - Opzione per il mantenimento dell'iscrizione alla C.P.D.E.L. ex art. 5 legge n. 274 del 1991 - Persistenza del regime di esonero dai cosiddetti contributi minori ai sensi dell'art. 38 R.D.L. n. 1827 del 1935 - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
I dipendenti delle Comunità Montane transitati ad aziende private, che abbiano optato, ex art. 5 della legge n. 274 del 1991, per il mantenimento dell'iscrizione alla C.P.D.E.L. ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono comunque soggetti all'obbligo contributivo relativo ai cosiddetti contributi minori, non trovando applicazione in relazione a questi ultimi il regime di esonero previsto dall'art. 38 del R.D.L. n. 1827 del 1935 per i dipendenti di enti pubblici ed enti locali o in presenza di un rapporto di lavoro pubblico; né l'esclusione dall'esonero di tale obbligo contributivo comporta dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, se raffrontata con la situazione dei lavoratori rimasti in forza alle Comunità Montane, posto che il rapporto di lavoro di questi ultimi intercorre con un ente pubblico e non con un soggetto privato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 08/08/1991 num. 274 art. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)