Sez. U, Sentenza n. 14254 del 07/07/2005 (Rv. 584397 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione area, di costruzioni aeronautiche o esercenti i servizi aerei non di linea - Natura - Sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria - Dipendenti dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali di cui all'art. 38 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Soggezione - Esclusione - Fondamento - Leggi di previdenza di categoria - Interpretazione analogica - Insuscettibilità - Fondamento - Conseguenza - Attrazione alla disciplina di altri soggetti non contemplati - Esposizione al medesimo rischio - Insufficienza - Fattispecie - Piloti di elicottero dipendenti della Provincia autonoma di Trento - Assoggettati al regime previdenziale INPDAP - Iscrizione al Fondo volo - Diritto - Esclusione - Violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - Insussistenza - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Il Fondo di previdenza per il personale di volo istituito presso l'INPS con la legge 13 luglio 1965, n. 859, modificata dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e quindi integrata dal d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, è, ai sensi dell'art. 12 della legge istitutiva, "sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", al cui regime non sono assoggettati, in base al disposto dell'art. 38 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, "gli operai, agenti ed impiegati delle Amministrazioni statali... delle Province, dei Comuni... purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza e di previdenza", configurandosi così l'esistenza di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze (dello Stato e) degli enti locali come condizione esonerativa della soggezione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. Poiché le leggi di previdenza di categoria, come la legge istitutiva del "Fondo volo" - alle quali corrisponde in generale un più vantaggioso sistema di tutela e di prestazioni -, costituendo deroga alle leggi sulla previdenza generale, e comportando regole contributive conseguenziali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, non è sufficiente l'esposizione al medesimo rischio per attrarre altri soggetti non contemplati (e soggetti ad apposita disciplina previdenziale) nello stesso fondo categoriale. L'assoggettamento di dipendenti della Provincia autonoma di Trento (nella specie, con mansioni di pilota di elicottero presso il servizio antincendi e protezione civile) al regime previdenziale assicurato dall'INPDAP esclude pertanto, alla luce del detto art. 38, n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935, l'operatività del regime sostitutivo previsto dalla legge n. 859 del 1965 e successive modifiche. Né un siffatto assetto normativo è in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., attesa la legittimità - costantemente riconosciuta dal Giudice delle leggi - del pluralismo dei diversi regimi previdenziali, non essendo comparabili i trattamenti pensionistici delle varie categorie professionali, e in particolare quelli spettanti ai dipendenti privati, rispetto al regime previsto per i dipendenti di enti pubblici.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 4, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 12, Legge 31/10/1988 num. 480 art. 1, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164, Cod. Navig. art. 732, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)