Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005 (Rv. 579435 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Applicabilità delle norme del codice di procedura penale sulle ispezioni e perquisizioni locali - Esclusione - Emersione dall'ispezione amministrativa di fatti suscettibili di rilievo anche penale - Ininfluenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere ad ispezioni di luoghi diversi dalla privata dimora, senza che, nell'esercizio di questa potestà accertativa, trovino applicazione le disposizioni del codice di rito penale che, in tema di mezzi di ricerca della prova, disciplinano i casi e le forme delle ispezioni (art. 244 cod. proc. pen.) e le perquisizioni locali (art. 250 cod. proc. pen.). Nè a diversa conclusione induce la circostanza che dall'ispezione amministrativa siano emersi o possano emergere fatti suscettibili di rilievo anche penale, e ciò stante l'autonoma formazione della prova nel processo penale e considerato altresì che l'eventuale inutilizzabilità della prova in sede penale non dispiega alcuna influenza rispetto all'attività di accertamento delle violazioni amministrative.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 250
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)