Sez. 2, Sentenza n. 26794 del 19/12/2007 (Rv. 601416 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Libero esercizio della potestà accertativa della P.A. senza intervento dell'autore dell'illecito - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, consente ai verbalizzanti di procedere alla ispezione di cose e ad ogni altra "operazione tecnica" necessaria al fine di accertare il fatto costituente la violazione, anche avvalendosi di competenze tecniche di soggetti privati idonei allo scopo, e prevede il libero esercizio della potestà accertativa della P.A. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito, contemplato dal successivo art. 15 della legge nei casi, eccezionali, di revisione delle analisi di campioni (fattispecie relativa a sanzione comminata ad un cacciatore per l'abbattimento di una femmina di cervo gravida, in cui la S.C. ha ritenuto valido l'accertamento compiuto dagli agenti forestali sul corpo dell'animale in assenza del trasgressore).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)