Sez. 3, Sentenza n. 549 del 16/02/1968 (Rv. 331651 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA IN GENERE (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA - APPLICABILITA DELL'ART. 1477 COD.CIV..*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA IN GENERE (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA - APPLICABILITA DELL'ART. 1477 COD.CIV..*
Anche alla vendita per espropriazione forzata e applicabile la disposizione di cui all'art. 1477 cod.civ., secondo la quale la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita e - salvo diversa volonta delle parti - insieme con gli accessori e le pertinenze. (Conf. 1696-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Proc. Civ. art. 503, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)