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Sez. 3, Sentenza n. 549 del 16/02/1968 (Rv. 331651 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA IN GENERE (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA - APPLICABILITA DELL'ART. 1477 COD.CIV..*
Stato
decisa il 1968-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331651-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA IN GENERE (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA - APPLICABILITA DELL'ART. 1477 COD.CIV..*

Anche alla vendita per espropriazione forzata e applicabile la disposizione di cui all'art. 1477 cod.civ., secondo la quale la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita e - salvo diversa volonta delle parti - insieme con gli accessori e le pertinenze. (Conf. 1696-54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Proc. Civ. art. 503, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)