Sez. 3, Sentenza n. 3453 del 07/06/1982 (Rv. 421433 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1477 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1477 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Anche alla vendita per espropriazione forzata è applicabile la disposizione di cui all'art. 1477 cod. civ., secondo la quale la cosa venduta deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita, con gli accessori, le pertinenze ed i frutti ad essa relativi, salvo che questi siano stati espressamente esclusi dall'immobile subastato ed aggiudicato, ovvero siano stati considerati ad esso non inerenti. (Conf 549/68, mass n 331651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)