Sez. 5, Sentenza n. 7206 del 23/03/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136095 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DIFETTO DELLA CONDIZIONE CHE LEGITTIMA TALE FACOLTA - NECESSITA DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DIFETTO DELLA CONDIZIONE CHE LEGITTIMA TALE FACOLTA - NECESSITA DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - ESCLUSIONE.*
L'art 520 cod proc pen concede al giudice d'appello la facolta di rinnovare il dibattimento solo per il caso che non ritenga di essere in grado di decidere allo stato degli Atti: tale condizione non sussiste se il giudizio venga concluso con decisione adeguatamente motivata, sicche, in tal caso, non e necessaria una esplicita motivazione di rigetto della relativa istanza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)