Sez. 2 - , Sentenza n. 30939 del 29/11/2018 (Rv. 651600 - 03)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Dedotta non conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell'identità del guidatore - Giustificato motivo - Ipotesi riconducibili alla relativa nozione - Fondamento - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di "giustificato motivo", la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare l'identità del conducente in presenza di una infrazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 180 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 164 lett. B CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)