Sez. 2 - , Ordinanza n. 9555 del 18/04/2018 (Rv. 648094 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzione amministrativa prevista dagli art. 126-bis e 180 del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente - Omessa comunicazione - Sussistenza dell'infrazione - Trasmissione di dichiarazione negativa del proprietario - Valutazione nel merito delle giustificazioni addotte - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, occorre distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis com. 2, Cod. Strada art. 180 com. 8, Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 126 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 180 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)