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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27299 del 26/10/2018 (Rv. 651465 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui alla l. n. 263 del 2005 - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione alla persona fisica del rappresentante - Condizioni - Previo tentativo di notifica alla sede legale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651465-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente effettuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 3, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)