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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6693 del 03/05/2012 (Rv. 622493 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Notifica a persona giuridica - Art. 145 cod. proc. civ. nella formulazione successiva alla modifica di cui all'art. 2 legge n. 263 del 2005 - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione alla persona fisica del rappresentante - Condizioni - Previo tentativo di notifica alla sede legale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622493-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., come riformato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente eseguita qualora sia attuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare l'atto destinato ad un ente direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), dunque senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)