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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi.
Stato
decisa il 2021-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663122-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., secondo il quale la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende che, in ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello legale, si verifica una nullità della "vocatio in jus", che, ove non sanata dalla costituzione della parte convenuta, si estende a tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 lett. N. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)