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Sez. 3, Sentenza n. 11869 del 22/05/2007 (Rv. 597802 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Controversia agraria - Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597802-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. cod. proc. civ., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell'art. 415 comma 5 cod. proc. civ. e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del decreto e la data dell'udienza, si verifica una nullità della "vocatio in jus", sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresì nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)