Sez. 4, Sentenza n. 3567 del 05/10/1999 Ud. (dep. 20/03/2000) Rv. 216208 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Obbligo del datore di lavoro di aggiornarsi sulle nuove acquisizioni - Sussistenza - Mancata informazione da parte degli uffici di controllo - Irrilevanza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il datore di lavoro imprenditore ha l'obbligo, ex art. 2087 cod. civ., di aggiornarsi sulle tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e non può addurre a propria scusa, in caso di inosservanza del detto obbligo, la mancata informazione al riguardo da parte di organi ispettivi o di controllo. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)