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Sez. 4, Sentenza n. 10164 del 29/04/1994 Ud. (dep. 27/09/1994) Rv. 200158 - 01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme | Obbligo del datore di lavoro di tenere conto delle nuove acquisizioni tecnologiche per porre il lavoratore nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza - Macchina munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico - Ulteriori e più sofisticati presidi, per rendere la macchina più sicura suggeriti dal processo tecnologico - Obbligo di ricorrere alla più sofisticata tecnologia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200158-01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)