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Sez. L, Sentenza n. 6940 del 07/05/2003 (Rv. 562724 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Conseguenze - Venir meno della relativa soggettività - Condizioni e limiti - Rilevanza nel processo - Dichiarazione del procuratore ex art. 300 cod. proc. civ. - Necessità - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562724-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

La soppressione "ope legis" di un ente pubblico non determina sempre ed automaticamente il venir meno della sua soggettività che, invece, si prolunga anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della disposizione soppressiva tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che al detto ente facevano capo siano stati trasferiti, relativamente ad una parte di questi si apra una fase liquidatoria, la cui gestione venga attribuita ad un organo del medesimo ente, costituito appunto in vista dello svolgimento di tale funzione. Ne consegue che, una volta escluso che l'estinzione dell'ente costituisca effetto diretto ed immediato della norma soppressiva dello stesso, la rilevanza della sopravvenienza di tale evento in tanto è configurabile, in quanto se ne abbia cognizione nei modi e nelle forme previste dall'art. 300 cod. proc. civ., anche se l'invocazione dell'evento si ponga in funzione delle conseguenze interruttive quali configurate dall'art. 301 cod. proc. civ., per far valere una situazione di impedimento del ministero del procuratore, trattandosi in ogni caso di evento che colpisce la parte e non direttamente il suo procuratore. (Nella specie, la S.C., con riferimento alla soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - E.R.S.A.P., disposta dalla legge regionale n. 9 del 1993, con previsione della susseguente apertura di una fase liquidatoria affidata ad un apposito commissario e della estinzione, quale effetto di specifica declaratoria in tal senso, contenuta nella deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di liquidazione, ha rilevato che l'estinzione dell'Ente non era stata dichiarata dal procuratore nell'udienza del giudizio di appello, con conseguente cristallizzazione della situazione processuale esistente prima del presunto evento interruttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 10/06/1993 num. 9 art. 35, Legge Reg. Puglia 10/06/1993 num. 9 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)