Sez. L, Sentenza n. 4688 del 25/02/2011 (Rv. 616202 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Legge Regione Molise n. 9 del 2005 - Istituzione dell'ASREM - Estinzione delle AASSLL - Interruzione automatica del processo - Esclusione - Conseguenze.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
A seguito della legge della Regione Molise 1° aprile 2005, n. 9 - che ha istituito l'ASREM ed ha posto in liquidazione le AASSLL esistenti nel territorio regionale, a decorrere dall'entrata in funzione dell'ASREM (art. 13, secondo comma), stabilendo che "i crediti ed i debiti delle attuali aziende sanitarie restano in capo alla gestione liquidatoria" (art. 13, quarto comma) - deve escludersi che la norma soppressiva della ASL abbia avuto come effetto immediato e diretto l'estinzione della stessa e, comunque, l'eventuale e ipotetica rilevanza della sopravvenienza di tale evento nel processo dev'essere rilevata nei modi e nelle forme di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ.. Ne consegue, in difetto, che la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Molise 01/04/2005 num. 9 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)