Sez. 2 - , Ordinanza n. 8032 del 21/03/2019 (Rv. 653157 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento per la liquidazione della equa riparazione - Durata - Termine di quattro mesi ex art. 3, comma 6, l. n. 89 del 2001 - Natura ordinatoria - Superamento - Automatica violazione del termine ragionevole di durata del processo - Configurabilità - Esclusione - Indagine specifica sul limite temporale ragionevole.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 3, comma 6, della l. n. 89 del 2001, nel testo "ratione temporis" vigente, per la conclusione del procedimento di liquidazione dell'indennizzo, ha carattere ordinatorio, essendo solo indicativo e non vincolante per il giudice, sicché la violazione dello stesso non determina automaticamente il superamento della soglia di ragionevolezza della durata del processo, ben potendo derivare dalle esigenze organizzative dell'ufficio procedente, con la conseguenza che diviene necessaria un'indagine specifica del giudice adito in ordine al limite temporale di ragionevolezza.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)