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Sez. 1, Sentenza n. 7144 del 29/03/2006 (Rv. 590898 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento per la liquidazione della equa riparazione - Durata - Termine di quattro mesi, ex art.3, comma sesto, legge n. 89 del 2001 - Natura ordinatoria - Superamento - Automatica violazione del termine ragionevole di durata del processo - Configurabilità - Esclusione - Indagine specifica sul limite temporale ragionevole - Parametri di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 - Valutazione - Necessità - Superamento dei termini fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Obbligo del giudice nazionale di adeguamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590898-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89, il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 3, comma sesto, della legge n. 89 del 2001 per la conclusione del procedimento di liquidazione dell'indennizzo, ha carattere ordinatorio, essendo solo indicativo e non vincolante per il giudice, sicché la violazione dello stesso non determina automaticamente il superamento della soglia di ragionevolezza della durata del processo, ben potendo derivare dalle esigenze organizzative dell'ufficio procedente, ed essendo necessaria, pertanto, una indagine specifica del giudice adito in ordine al limite temporale di ragionevolezza, che non può essere rigido, mutando in rapporto ai parametri di cui l'art. 2 della legge n. 89 del 2001 impone la valutazione a tal fine, salva la eccedenza dai tempi ritenuti di regola ragionevoli dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (da due a quattro anni per il primo o unico grado di giudizio), ai cui criteri il giudice nazionale è tenuto ad adeguarsi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)