Sez. 2, Sentenza n. 241 del 18/01/1977 (Rv. 383768 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - IN GENERE - FACOLTA DI APPOGGIO EX ART 884 COD CIV - SPETTANZA AL CONDOMINO - ESCLUSIONE - LIMITI - APPOGGIO AL MURO PERIMETRALE COMUNE DI UNA COSTRUZIONE LIMITROFA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - FACOLTA DEL CONDOMINO - PREVENTIVO CONSENSO DI TUTTI GLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - IN GENERE - FACOLTA DI APPOGGIO EX ART 884 COD CIV - SPETTANZA AL CONDOMINO - ESCLUSIONE - LIMITI - APPOGGIO AL MURO PERIMETRALE COMUNE DI UNA COSTRUZIONE LIMITROFA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - FACOLTA DEL CONDOMINO - PREVENTIVO CONSENSO DI TUTTI GLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA.*
La facolta di appoggio contemplata nell'art 884 cod civ non compete a chi abbia la comproprieta del muro (su cui l'appoggio dovrebbe avvenire) esclusivamente ai sensi dell'art 1117 n 1 cod civ, ossia quale condomino dell'edificio a cui il muro si riferisce, in quanto ogni parte comune di cui al citato art 1117 puo essere utilizzata dal singolo condomino per il miglior godimento del piano o porzione di piano di esclusiva proprieta ma non, senza il consenso di tutti i comproprietari dell'immobile, per il servizio di altro bene di esclusiva proprieta, costituente un'entita distinta rispetto al fabbricato condominiale. Pertanto, la sola qualita di condomino non attribuisce - senza il preventivo consenso di tutti gli altri condomini - facolta di appoggiare al muro perimetrale dell'edificio condominiale una costruzione limitrofa di proprieta esclusiva. (V 1690/66, mass n 323307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 884, Cod. Civ. art. 1117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)