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Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 30/06/1966 (Rv. 323307 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI PERIMETRALI - APPOGGIO ALL'EDIFICIO CONDOMINIALE DI COSTRUZIONE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN SINGOLO CONDOMINO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323307-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI PERIMETRALI - APPOGGIO ALL'EDIFICIO CONDOMINIALE DI COSTRUZIONE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN SINGOLO CONDOMINO - CONDIZIONI.*

I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati esclusivamente al servizio dell'edificio condominiale di cui costituiscono parte organica. Per tale loro funzione e destinazione essi possono essere utilizzati dal singolo condomino per il migliore godimento del piano o porzione di piano di sua esclusiva proprieta, ma non possono invece essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilita di altro immobile di esclusiva proprieta di uno dei condomini e costituente una entita distinta rispetto all'edificio condominiale, in quanto cio comporterebbe la costruzione di una servitu a favore di un bene estraneo al condominio, Costituzione che non puo legittimamente avvenire senza il consenso di tutti i comproprietari. Pertanto, il condomino che, fabbricando sul suo suolo, voglia appoggiare la costruzione di sua esclusiva proprieta al muro perimetrale di un edificio di cui egli sia comproprietario, non puo farlo senza il consenso degli altri condomini. Alla summenzionata fattispecie non e applicabile l'art. 884 cod.civ. che attribuisce al comproprietario il diritto di appoggiare le sue costruzioni al muro comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 884

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)