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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17947 del 27/08/2020 (Rv. 658570 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria – Promotori finanziari – Violazione dei doveri – Responsabilità solidale dell’intermediario – Condizioni – Nesso di occasionalità necessaria – Contegno anomalo – Interruzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658570-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'investitore contro l'istituto di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a riceverlo, l'omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5 com. 4, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)