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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023 (Rv. 669571 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Condotta anomala dell'investitore - Automatica interruzione del nesso causale - Esclusione - Valutazione in concreto del giudice di merito - Necessità - Contenuto - Onere motivazionale. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669571-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)