Sez. 3, Sentenza n. 11497 del 01/09/2000 (Rv. 539935 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Divieto di ricezione di atti di interesse del notaio stesso, della moglie o di parenti ed affini (art. 28 n. 3 legge 89/1913) - Ambito di applicazione e portata interpretativa della norma - Nozione di "interesse" - Fattispecie in tema di compravendita effettuata da società avente quale socio e amministratore il figlio del notaio rogante.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la questione interpretativa del disposto dell'art. 28 n. 3 della legge n. 89 del 1913 (a mente del quale "il notaro non può ricevere atti se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuni dei suoi parenti od affini di cui al precedente n. 2) va risolta nel senso che la nozione di "interesse", in assenza di esplicita disposizione legislativa, va individuata in base alla "ratio" posta a fondamento del divieto di rogare atti riguardanti parenti od affini, divieto operante ogni qual volta vi sia una compromissione, sia pur soltanto potenziale, della posizione di terzietà del notaio. Ne consegue che, con riferimento ad un atto di compravendita, la posizione di socio e di amministratore della società alienante rivestita dal figlio del notaio rogante concretizza l'interesse posto a fondamento della norma citata, a nulla rilevando, in proposito, l'esistenza dello schermo societario, poiché è innegabile che gli atti di una società immancabilmente "interessano" i relativi soci e gli amministratori, a prescindere dalla distinzione tra società e persone fisiche, così che non può legittimamente predicarsi la "terzietà", rispetto alla società (tanto di persone, quanto di capitali), del notaio ovvero di un suo familiare che ne sia socio od amministratore.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)