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Sez. 3, Sentenza n. 11071 del 04/11/1998 (Rv. 520362 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge - Ambito del divieto - Vizi comportanti nullità assolutà dell'atto - Estensione ai vizi comportanti annullabilità o inefficacia ovvero nullità relativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520362-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto imposto dall'art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma secondo - di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto, ovvero la stessa nullità relativa. Pertanto, non è sanzionabile ai sensi dell'art. 28 della legge notarile la condotta del notaio che abbia ricevuto una procura a vendere beni pervenuti in eredità ad un minore senza la previa autorizzazione del Tribunale prescritta dall'art. 747 cod. proc. civ., non vertendosi in un'ipotesi di atto inesistente o nullo, ma di atto annullabile.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Regio Decr. 10/09/1914 num. 326 art. 54, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 747

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)